Deepfake e GDPR: il monito del Garante Privacy sull’uso dell’intelligenza artificiale

Deepfake e protezione dei dati personali: il Garante Privacy avverte su rischi, responsabilità e obblighi GDPR per utenti e fornitori di servizi IA.


Introduzione

🛡️ Intelligenza artificiale, privacy e diritti fondamentali

L’8 gennaio 2026 il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato un comunicato di particolare rilievo sul tema dei deepfake, richiamando l’attenzione sui rischi connessi all’utilizzo di servizi di intelligenza artificiale capaci di generare immagini e video altamente realistici.

L’intervento si inserisce in un contesto di rapida diffusione dell’IA generativa, nel quale l’innovazione tecnologica rischia di entrare in conflitto con la tutela dei diritti fondamentali, in primis il diritto alla protezione dei dati personali.
Per imprese, professionisti e utenti finali, il tema non è solo tecnologico, ma assume una chiara valenza giuridica e di compliance.


Cosa sono i deepfake e perché rappresentano un rischio

🎭 Manipolazione digitale e identità personale

I deepfake sono contenuti audiovisivi creati o alterati mediante sistemi di intelligenza artificiale, in grado di riprodurre in modo estremamente realistico il volto, la voce o le sembianze di una persona reale.
Alcuni strumenti consentono persino di generare immagini o video che rappresentano individui in situazioni intime o compromettenti, senza il loro consenso.

Secondo il Garante, l’utilizzo di queste tecnologie in assenza di una valida base giuridica può determinare:

  • gravi violazioni della dignità e della reputazione personale;
  • lesioni dei diritti e delle libertà fondamentali;
  • possibili profili di rilevanza penale;
  • significative sanzioni amministrative ai sensi del GDPR.

Il provvedimento del Garante: responsabilità condivise

⚖️ Utenti e fornitori sotto osservazione

Con un provvedimento di avvertimento, l’Autorità ha rivolto un chiaro richiamo sia agli utenti sia ai fornitori di servizi basati su intelligenza artificiale.
Nel comunicato vengono citate, a titolo esemplificativo, piattaforme come Grok, ChatGPT e Clothoff, quest’ultima già oggetto di un provvedimento di blocco nel 2025.

Il messaggio è inequivocabile: la responsabilità non riguarda esclusivamente chi sviluppa la tecnologia, ma anche chi la utilizza concretamente per creare o diffondere contenuti deepfake.


Responsabilità degli utenti

👤 Condividere non significa essere esenti da obblighi

La creazione e la diffusione di deepfake, in particolare tramite social network e applicazioni di messaggistica, costituiscono un vero e proprio trattamento di dati personali.
In assenza del consenso dell’interessato o di un altro presupposto di liceità previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, tale trattamento deve considerarsi illecito.

Anche una condivisione “informale” o “a scopo ludico” può esporre l’utente a conseguenze rilevanti sotto il profilo civile, amministrativo e, in alcuni casi, penale.


Obblighi dei fornitori di servizi IA

🏗️ Privacy by design e by default

Il Garante richiama i fornitori di servizi IA al rispetto dei principi di privacy by design e by default, sanciti dall’art. 25 GDPR.
Le piattaforme devono essere progettate e sviluppate in modo tale da:

  • prevenire o limitare l’uso illecito dei dati personali;
  • ridurre il rischio di abuso di immagini e voci di soggetti terzi;
  • consentire un utilizzo conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati.

Dall’istruttoria avviata d’ufficio è emerso che molti strumenti rendono estremamente semplice il trattamento illecito di dati personali, spesso in assenza di qualsiasi verifica sulla legittimità dell’uso.


Dimensione europea e sviluppi futuri

🌍 Cooperazione tra Autorità di controllo

Per i servizi offerti da grandi piattaforme internazionali, il Garante italiano ha avviato interlocuzioni con l’Autorità irlandese, competente quale lead supervisory authority in ambito europeo.
Ciò conferma che il fenomeno dei deepfake richiede un approccio coordinato a livello UE e anticipa un possibile rafforzamento delle attività di controllo, anche alla luce dell’imminente applicazione dell’AI Act.


Impatti pratici per aziende e professionisti

📊 Compliance e gestione del rischio

Per le organizzazioni che sviluppano, integrano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale, il messaggio del Garante è chiaro:

  • l’innovazione tecnologica non può prescindere dal rispetto dei diritti fondamentali;
  • l’utilizzo di immagini e voci di persone fisiche richiede sempre una base giuridica adeguata;
  • in presenza di trattamenti ad alto rischio è opportuno valutare l’adozione di una DPIA (Data Protection Impact Assessment).

Professionisti IT, consulenti privacy, DPO e responsabili aziendali sono chiamati a svolgere un ruolo attivo in termini di prevenzione, governance e formazione.


Conclusioni

📌 Deepfake: una sfida legale, non solo tecnologica

I deepfake non sono più un fenomeno marginale, ma una questione centrale di tutela dei diritti, responsabilità legale e conformità normativa.
Ignorare questi profili espone utenti e organizzazioni a rischi sanzionatori e reputazionali significativi.

Su NormaLexy.com continuiamo a monitorare l’evoluzione normativa e regolatoria in materia di intelligenza artificiale e protezione dei dati personali, per supportare imprese e professionisti nell’adozione consapevole e conforme delle nuove tecnologie.


Disclaimer

ℹ️ Avvertenza legale

Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e divulgative. I contenuti pubblicati su NormaLexy.com non costituiscono consulenza legale, parere professionale o raccomandazione operativa e non possono sostituire il confronto con un professionista qualificato.

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Ogni decisione relativa all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, al trattamento di dati personali o all’adozione di specifiche soluzioni tecnologiche deve essere valutata caso per caso, tenendo conto del contesto concreto, delle finalità perseguite e dei rischi connessi.

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